Per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti e che solo in difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: 1) deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1; 2) messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1; 3) deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa (Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 49732 del 06.12.2019).
Deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione: con la mancanza di un solo requisito scatta il reato
da Avv. Salvatore Casarrubia | 25 Gen, 2020 | Ambiente, Rifiuti | 1 commento
Buongiorno, ho una Ditta di giardinaggio e leggendo questi articoli vedo che la legge sullo smaltimento ramaglie non è molto chiara: in pratica le ramaglie delle aree verdi comunali, parchi, giardini e cimiteriali, ecc. non sono un rifiuto mentre le ramaglie che facciamo noi dei giardini, villaggi, hotel, appalti comunali ecc. sono un rifiuto (ma non è un controsenso scusate?) se’ l essenze arboree,le piante e siepi sono le stesse!
Sono residente in un paese della Sardegna sulla costa dove ci hanno chiuso la discarica comunale e adesso non posso portare le ramaglie in un mio terreno privato e triturare (perché starei facendo un mini impianto),non posso fare abbruciamenti perché è considerato rifiuto, ma mi potete dire come ci possiamo comportare dato che siamo 50 Ditte di giardinaggio non esiste un associazione di categoria nazionale per tutelarci, per rincorrere in sanzioni amministrative e pecuniarie? Grazie per l’attenzione.